Estratto dallo statuto e dall’atto costitutivo della FUI
ART. 1
COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita, per volontà dei fondatori l’Associazione denominata: Federazione Ufologica Italiana più brevemente detta F.U.I. con sede in Roma.
ART. 2
SCOPI ED OBIETTIVI
L’Associazione è un’istituzione di diritto privato senza fini di lucro.
E’ scopo dell’Associazione) lo Studio, la Ricerca scientifica, la promozione e la diffusione della tematica inerente gli UFO (oggetti volanti non identificati), gli Extraterrestri, l’archeologia spaziale e/o paleoastronautica, gli studi esoterici e lo sviluppo di tutte le tematiche a questi inerenti, in Italia ed all’estero.
L’Associazione), per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie si prefigge in particolare di fare ricerca ufologica anche con metodi scientifici, di divulgare le sue scoperte, di condividerne i risultati pubblicamente e di continuare la sua opera affinché la verità sulla realtà extraterrestre che si connette con il nostro pianeta, venga divulgata. L’Associazione) inoltre intende estendere l’oggetto dei suoi studi a tutti i campi in materia di scienza e mistero senza alcuna preclusione.
A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può:
– istituire tra i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari, appositi Coordinamenti a cui affidare le varie branche esecutive della sua operatività;
– instaurare rapporti di collaborazione con organismi similari, istituzioni pubbliche, enti, ecc.
– stipulare convenzioni e contratti con organismi similari, Istituti, ecc..
ART. 3
PATRIMONIO E MEZZI D’ESERCIZIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dai fondatori da qui in poi denominati Soci Fondatori, descritto nell’atto di costituzione dell’Associazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.
Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni. L’Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:
– i redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4 dell’Atto Costitutivo;
– gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all’attuazione degli scopi statutari;
– Finanziamenti pubblici;
– tesseramento di soci sostenitori da qui detti Soci ordinari.
Il Consiglio d’Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà all’Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
ART. 4
SOCI
I Soci dell’Associazione sono i soci fondatori. Per ampliare la partecipazione alle attività della F.U.I. è prevista l’aggregazione di iscritti sostenitori che vengono denominati Soci Ordinari. Ai Soci Fondatori spetta la concreta gestione dell’Associazione mentre i Soci Ordinari possono partecipare alle decisioni ed all’operatività legate alle finalità statutarie per il conseguimento dello scopo sociale, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto.
Onde poter includere tra i Soci Fondatori personalità importanti per la F.U.I. e per il raggiungimento degli scopi sociali, si istituisce un apposito Registro Soci Fondatori che sarà curato dal C.d.A. e custodito dal Segretario, nel quale potranno essere iscritti come tali, tutti coloro che ne otterranno l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci Fondatori che ne delibereranno a maggioranza dei presenti.
ART. 5
ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
La F.U.I. può articolarsi in Associazioni Regionali qualora un gruppo di soci residenti nella stessa regione ne facesse richiesta al C.d.A. oppure volessero aderire gruppi autonomi di Ufologi aventi le stesse finalità statutarie.
In quest’ultimo caso al nome del gruppo dovrà essere associato il logo della F.U.I. con la scritta associazione aderente, sulla carta intestata, sul sito web e su tutte le pubblicazioni dell’associazione autorizzata. I presidenti dei Gruppi Regionali saranno di diritto nel Consiglio Direttivo della F.U.I..
Il tutto solo in presenza di parere favorevole del C.d.A. a cui vanno sottoposte entrambe le proposte.
ART. 6
ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono Organi della Fondazione:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Consiglio Direttivo;
– l’Assemblea dell’Associazione “Federazione Ufologica Italiana”;
– il Segretario della Federazione Ufologica Italiana;
– Il Comitato tecnico scientifico;
– (Il) Revisore dei conti.
ART. 7
POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
– è eletto dall’assemblea dei Soci Fondatori assieme al Vicepresidente;
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze redigendo l’apposito O.d.G., coadiuvato dal Segretario;
– firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
– sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
– controlla le attività dei Coordinamenti coadiuvato dal Segretario della Federazione;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.
ART. 8
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 12 di cui possono essere chiamati a farne parte solo i Soci Fondatori nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori stessi, a maggioranza qualificata.
Il C.d.A. resta in carica 3 anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati.
In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il C.d.A. stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
I Consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti per tre volte consecutive e non deleghino altri Consiglieri a rappresentarli, decadono automaticamente dal loro incarico e devono essere immediatamente sostituiti dal C.d.A.
Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di 2 mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.
ART. 9
POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare:
– approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
– delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– delibera gli incrementi del patrimonio;
– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l’Associazione ed altri Enti o persone fisiche;
– provvede all’assunzione e al licenziamento dell’eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
– provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici dell’Associazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettuate in relazione all’esercizio delle funzioni attribuite.
ART. 10
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla meta più uno dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto o per mail, contenente l’indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere effettuato almeno 7 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I membri possono delegare un altro Consigliere in caso di forzata assenza. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.
ART. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è Composto dal C.d.A. e dai membri eletti dall’assemblea della Federazione Ufologica nazionale, scelti tra i Soci Ordinari in regola con le quote associative.
I soci ordinari possono essere eletti in numero sempre inferiore ai componenti del C.d.A. che dovranno sempre avere la maggioranza relativa 50% + 1 del Consiglio Direttivo.
Compiti del Consiglio Direttivo:
- Identificare le azioni nel campo della ricerca sia scientifica che documentale sull’Ufologia;
- Pianificare le azioni di divulgazione dell’operato della fondazione e sulle tematiche oggetto dello scopo sociale;
- Analizzare i risultati dell’azione dei Coordinamenti e a tal proposito udire i vari Coordinatori responsabili dell’operatività;
- Coordinare la ricerca e curare l’interazione di questa con il Comitato tecnico scientifico.
Funzionamento del Consiglio Direttivo:
- E’ convocato dal Presidente della F.U.I. automaticamente con la convocazione del C.d.A. ed i membri soci Ordinari saranno introdotti alla riunione del Consiglio, dal momento che il C.d.A. avrà esaurito gli argomenti dell’ODG di sua competenza e passerà a quelli di competenza del Consiglio Direttivo.
ART. 12
ASSEMBLEA della F.U.I.
L’Assemblea dell’Associazione F.U.I. è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari e viene convocata una volta all’anno. Essa è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione del C.d.A. da parte del Presidente e si svolge sempre in due tempi .
La prima parte è di competenza dei Soci Fondatori che:
– Nominano Presidente e Vicepresidente della F.U.I. nonché i membri del C.d.A. tra i soci fondatori;
– deliberano i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
– dettano le linee guida per il raggiungimento dello scopo sociale;
– stabiliscono le quote associative;
– ratificano le nuove ammissioni a socio proposte dal C.d.A.;
– deliberano eventuali regolamenti;
– approvano i bilanci consuntivo e preventivo;
– deliberano, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
– deliberano lo scioglimento dell’Associazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 16.
La seconda vede la partecipazione dei Soci Ordinari che:
– nominano i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci ordinari;
– contribuiscono alle linee guida dell’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale;
– vengono informati dei progressi dell’Associazione dal Presidente e dal C.d.A.
ART.13
SEGRETARIO DELLA FEDERAZIONE
E’ nominato dal Consiglio d’Amministrazione su proposta del Presidente.
Può essere scelto tra i Soci sia Fondatori che Ordinari oppure assunto e remunerato per la sua attività.
Compiti:
- Coadiuva con il Presidente ed assiste il revisore dei Conti nella sua opera;
- Verbalizza le riunioni del Consiglio d’Amministrazione e del Direttivo;
- Cura la funzionalità della/e sede/i della F.U.I. ed è a capo del personale assunto qualora ce ne fosse;
- Supporta il lavoro dei Coordinamenti, al fianco dei Coordinatori.
ART. 14
IL COMITATO TECNICO SCENTIFICO
L’Associazione F.U.I. può istituire un comitato composto da Professori dei vari campi della scienza che siano interessati alla ricerca in materia di Ufologia, Archeologia Spaziale, vita Extraterrestre con cui interagire al fine del raggiungimento degli scopi sociali della federazione.
ART. 15
REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d’Amministrazione tra soggetti che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Dura in carica 3 anni ed è rinominabile.
Nel caso in cui dia le dimissioni o altra causa, decada dall’incarico, deve esserne nominato un altro ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero mandato.
Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.
Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
ART. 16
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 17
DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA’
DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita dell’Associazione stessa.
ART. 18
LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all’Autorità tutoria di dichiararne l’estinzione ai sensi dell’art.27 Cod. Civ..
In caso di scioglimento dell’Associazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Il patrimonio che resterà all’esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad enti di beneficenza da stabilire od ad altro Ente avente le stesse finalità, che verranno indicati dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 19
NORME APPLICABILI
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono il Codice Civile e le leggi che disciplinano la materia.